Ufficio Tributi



La legge di stabilità 2014 ha modificato i tributi locali istituendo l’Imposta unica comunale (IUC)

L’Imposta unica comunale è costituita da:

·         IMU - Imposta municipale propria, a carico dei possessori di immobili (sono esclusi l’abitazione principale e i fabbricati strumentali all'attività agricola)
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·         TASI - Tassa sui servizi indivisibili, a carico dei possessori e degli occupanti degli immobili (è compresa l'abitazione principale; sono esclusi i terreni agricoli)
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·         TARI - Tassa sui rifiuti, a carico degli utilizzatori degli immobili (sostituisce la TARES)

 

Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)

Delibera di Approvazione Regolamento IUC

IUC/IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -

PRESUPPOSTO

Presupposto per l’applicazione dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

CHI DEVE PAGARE

Sono soggetti passivi di imposta, sia persona fisica che società, in base alle quote di proprietà possedute:

·         i proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili);

·         i titolari del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione;
i titolari di locazione finanziaria;

·         i titolari di suolo su cui è costituito il diritto di superficie (se concesso il diritto di superficie su area di proprietà comunale a cooperativa edilizia, è quest'ultima, fino alla realizzazione della costruzione, obbligata al pagamento dell'imposta gravante sul suolo);

·         i titolari del diritto di enfiteusi circa l'utilizzazione di un fondo agricolo;

·         i titolari di concessione su aree demaniali.

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2022

(Delibera di Consiglio Comunale nr. 11  del 31 Maggio 2022


0,0 per mille (in virtù dell’assimilazione ad abitazione principale stabilita dal Regolamento IUC):

·         l’unità immobiliare e relative pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali  C2 – C6 – C7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, purché non adibite ad uso commerciale o locate, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

·         10,6 per mille:
altri fabbricati, tra cui quelli del gruppo catastale A non abitazione principale e categorie catastali C2 – C6 – C7 non pertinenza di abitazioni principali;

Abitazione principale: s’intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo famigliare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo famigliare si applicano per un solo immobile (in tal caso vi è l’obbligo di dichiarazione).

Pertinenze dell’abitazione principale: s’intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 – C6 – C7 nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.


CALCOLO DELL’IMPOSTA

Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, l’occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l’occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

La base imponibile si ottiene aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati e del 25% il reddito dominicale dei terreni (N.B.: anche le nuove rendite catastali), applicando al valore ottenuto i seguenti moltiplicatori:

·         160 per i fabbricati gruppo catastale A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6, C/7;

·         140 per i fabbricati gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4, C/5;

·         135 per i terreni (anche se coltivati occasionalmente o incolti);

·         75 per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

·         80 per i fabbricati categorie catastali A/10 e D/5;

·         65 per i fabbricati gruppo catastale D (escluso D/5);

·         55 per i fabbricati categoria catastale C/1.

La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione. La Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili (vedasi tra i Documenti Allegati).

La base imponibile ottenuta viene moltiplicata per l'aliquota di competenza, ottenendo così l’imposta dovuta.

Dall'imposta ottenuta si tolgono le detrazioni, se spettanti. La detrazione va suddivisa in parti uguali tra coloro che ne possono usufruire e nel rispetto del numero di mesi di occupazione.

Non è tassabile come fabbricabile, ma come terreno agricolo, previa comunicazione presentata nei termini, il terreno destinato all'attività agro-silvo-pastorale a cura del proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto negli elenchi della previdenza agricola, salvo il caso di reale utilizzazione edificatoria.

 

RIDUZIONI

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico e artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (per il periodo in cui sussistono le condizioni). L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La riduzione della base imponibile ha decorrenza dalla data in cui lo stato di inagibilità o di inabitabilità è accertato dall’ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. Resta fermo l’obbligo dichiarativo in caso di perdita dei requisiti per usufruire della predetta riduzione per inagibilità/inabitabilità.

 

VERSAMENTI

L’IMU è versata attraverso il modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario, con arrotondamento all’unità di euro per difetto / eccesso se la frazione è inferiore o uguale / superiore a € 0,49, alle seguenti scadenze:

·         entro il 16 giugno: versamento del 50% acconto dell’imposta;

·         è facoltà pagare in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno;

·         entro il 16 dicembre: versamento del saldo dell’imposta;

Codici tributo da utilizzare per il versamento:

·         3912 abitazione principale;

·         3914 terreni agricoli;

·         3916 aree edificabili;

·         3918 altri fabbricati;

·         3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato;

·         3930 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Comune.

N.B.: l’imposta va versata interamente al Comune ad eccezione di quella relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per la quale è prevista la seguente ripartizione: 7,60 per mille quota Stato e 2,00 per mille quota Comune.

 

IMPORTO MINIMO

Non è dovuta l'imposta se complessivamente è inferiore o uguale a € 12,00, considerando tutti gli immobili posseduti o detenuti dal contribuente e per l’intero periodo d’imposta.

 

COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA

In caso di omesso o insufficiente versamento, il contribuente può versare l'imposta unitamente alle sanzioni ridotte, calcolate come segue:

·         0,2% dell'imposta per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;

·         3,00% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;

·         3,33% dell’imposta se la regolarizzazione avviene dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;

·         3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno ad un anno dalla scadenza prevista per il versamento dell’acconto o del saldo;


Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (per l’anno 2014 fissati nella misura dell’1,00% e dal 1° gennaio 2015 nella misura dello 0,50%) con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.

E' necessario versare contestualmente imposta, sanzione ed interessi, e comunicare l'avvenuto versamento all'ufficio.

 

COME CHIEDERE IL RIMBORSO

Il contribuente può richiedere, entro 5 anni dal giorno del versamento oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, il rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta, utilizzando l'apposita istanza.

 

DICHIARAZIONI

 

La dichiarazione IMU, redatta sul modello ministeriale, e le richieste di riduzione vanno presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, pena decadenza, consegnandole direttamente all'Ufficio Tributi o spedite per posta con raccomandata senza avviso di ricevimento, indirizzata a: Comune di Rotondella, Ufficio Tributi, piazza della Repubblica n.5, Rotondella (MT) o tramite pec tributi@pec.comune.rotondella.mt.it
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Le dichiarazioni ICI valgono anche con riferimento all’IMU.
Gli enti non commerciali inviano esclusivamente in modalità telematica l’apposito modello ministeriale «IMU/TASI ENC».

PRESUPPOSTO

Presupposto di legge per l’applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, se di lusso e di aree fabbricabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

CHI DEVE PAGARE

Chi paga la Tasi 2019 La Tasi 2019, deve essere pagata dai cittadini che occupano o detengono immobili adibiti a:

  • prima casa di lusso: immobili rientranti nelle seguenti categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di eminente valore artistico o storico).
  • seconda case,
  • negozi e uffici,
  • immobili d’impresa;
  • fabbricati rurali da uso strumentale.

Essendo la Tasi un tassa locale, la sua misura può variare in base alle aliquote fissate dal Comune in cui è ubicato l'immobile oggetto dell'imposta.

ALIQUOTE ANNO 2019

(Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30 marzo 2019)

  • 1,0 per mille:
  • abitazione principale (categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze);

1,0 per mille:

altri fabbricati (immobili diversi dall’ abitazione principale);

CALCOLO DELL’IMPOSTA

Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, l’occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l’occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

In caso di più possessori, ognuno di essi determina la TASI in ragione della propria percentuale di possesso avendo riguardo, per la propria quota, alla destinazione dell’immobile, ferma restando, in caso di inadempimento, la solidarietà dell’obbligazione tributaria.

Per esempio, se un’abitazione è posseduta in parte da un soggetto che la utilizza come abitazione principale ed in parte da un altro soggetto che la utilizza come immobile a disposizione, il primo verserà la TASI con l’aliquota del 3,0 per mille, rapportata alla propria quota di possesso (e così anche la detrazione, se spettante), mentre il secondo non verserà nulla a titolo di TASI (ma verserà l’IMU), in quanto l’aliquota deliberata per le abitazioni diverse da quelle principali è pari a zero.

La base imponibile della TASI è la stessa dell’IMU: si ottiene aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati (N.B.: anche le nuove rendite catastali), moltiplicata per i seguenti coefficienti:

·         ·160 per i fabbricati gruppo catastale A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6, C/7; 

·         ·140 per i fabbricati gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4, C/5; 

·         ·80 per i fabbricati categorie catastali A/10 e D/5; 

·         ·65 per i fabbricati gruppo catastale D (escluso D/5); 

·         ·55 per i fabbricati categoria catastale C/1; 

Al valore imponibile si applica l’aliquota deliberata dal Comune, ottenendo così l’imposta dovuta.

L’imposta dovuta, determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale sull’immobile, va infine suddivisa tra possessore ed occupante, se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal possessore, nelle rispettive percentuali del 80% e 20%.

RIDUZIONI
La
base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico e artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

e di fatto non utilizzati (per il periodo in cui sussistono le condizioni), così come previsto anche ai fini IMU.

ESENZIONI
Immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
Immobili di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. n. 504/1992.

VERSAMENTI E SCADENZE
La TASI è versata attraverso il modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario, con arrotondamento all’unità di euro per difetto / eccesso se la frazione è inferiore o uguale / superiore a € 0,49, alle seguenti scadenze:

·         entro il 16 giugno 2019: versamento del 50% dell’imposta dovuta con applicazione delle aliquote deliberate per l’anno 2019 (coincidenti con quelle deliberate per il 2019);

·         è facoltà pagare in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno 2019, applicando le aliquote già deliberate per l’anno 2019;

·         entro il 16 dicembre 2019: versamento del saldo dell’imposta con applicazione delle aliquote deliberate per l’anno 2019;

Codici tributo da utilizzare per il versamento:

3958 abitazione principale e relative pertinenze;
3961 altri fabbricati.

IMPORTO MINIMO

Non è dovuta l'imposta se complessivamente è inferiore o uguale a € 12,00, considerando tutti gli immobili posseduti o detenuti dal contribuente e per l’intero periodo d’imposta.

COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA

In caso di omesso o insufficiente versamento, il contribuente può versare l'imposta unitamente alle sanzioni ridotte, calcolate come segue:

·         ·0,2% dell'imposta per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;

·         ·3,00% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;

·         ·3,33% dell’imposta se la regolarizzazione avviene dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;

·         ·3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno ad un anno dalla scadenza prevista per il versamento dell’acconto o del saldo;

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (per l’anno 2014 fissati nella misura dell’1,00% e dal 1° gennaio 2015 nella misura dello 0,50%) con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.

' necessario versare contestualmente imposta, sanzione ed interessi, e comunicare l'avvenuto versamento all'ufficio.

COME CHIEDERE IL RIMBORSO
Il contribuente può richiedere, entro 5 anni dal giorno del versamento oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, il rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta, utilizzando l'apposita istanza.  

DICHIARAZIONI

Ai fini della TASI l’obbligo dichiarativo sorge nei casi in cui i dati necessari per la determinazione del tributo non sono fruibili da parte del Comune, applicandosi a tal fine le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. Di conseguenza,l’ipotesi più frequente di obbligo dichiarativo sorge in capo ai possessori ed ai detentori di immobili, che non siano abitazioni principali o assimilate, occupati da uno o più soggetti diversi dal possessore (immobili del gruppo B e D e categorie C1, C3, C4 e C5), non essendo tale informazione in possesso dell’ufficio impositore.

La dichiarazione, redatta sul modello messo a disposizione dal Comune (disponibile tra i documenti allegati di questa pagina), va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, consegnandola direttamente all'Ufficio Tributi o spedita per posta con raccomandata, indirizzata a: Comune di Rotondella, Ufficio Tributi, p.zza della Repubblica n. 5, Rotondella (MT) o tramite pec:tributi@pec.comune.rotondella.mt.it   pec:protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it

Le dichiarazioni già presentate ai fini ICI o IMU si considerano valide anche per la TASI, in quanto compatibili.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Gli enti non commerciali non utilizzano il modello messo a disposizione dal Comune, ma inviano in modalità telematica l’apposito modello ministeriale «IMU/TASI ENC».

 

Per informazioni:

Comune di Rotondella - Ufficio Tributi

Referente: Lucio Pastore

Sede: Piazza della Repubblica, 5 - Rotondella
Telefono: 0835-844206

Fax: 0835-504073

Email: ufficiotributi@comune.rotondella.mt.it

Pec: tributi@pec.comune.rotondella.mt.it

Orario di apertura:

dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00 

martedì e giovedì 16.00 - 18.00

 

Tassa sui rifiuti (TARI) -

La TARI, tassa sui rifiuti a carico dell'utilizzatore dell'immobile, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

La TARI è dovuta per il possesso o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale nel quale è applicato il Regolamento che disciplina il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

Con l'entrata in vigore del nuovo tributo TARI, a decorrere dal 01.01.2014 è soppressa la TARES, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147/2013.

Riduzioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 20 %;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20 %;

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;

d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10 %;

e) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%.

Come pagare

L’Ufficio Tributi provvederà all’invio dei modelli F24 di pagamento.

La scadenza della prima unica è fissata al 30 Ottobre 2022
La scadenza della prima rata è fissata al 30 Ottobre    2022
La scadenza della seconda rata è fissata al 30 Novembre  2022
La scadenza della terza rata è fissata al 30 Dicembre  2022

Dichiarazione

Il soggetto passivo è tenuto a dichiarare il possesso o la detenzione dei locali ed aree assoggettabili al tributo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo (es. variazione e cessazione dell’utenza).
Fermo restando il termine di scadenza del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione, qualora le variazioni o cessazioni vengano tempestivamente comunicate all’ufficio, il conteggio della TARI potrà essere effettuato in misura conforme alla nuova situazione già in corso d’anno.
Per ulteriori informazioni relativamente all’applicazione del tributo è possibile consultare il regolamento.

 

Per informazioni:

Comune di Rotondella - Ufficio Tributi

Referente: Lucio Pastore

Sede: Piazza della Repubblica, 5 - Rotondella
Telefono: 0835-844252

Fax: 0835-844274 -75

Email: ufficiotributi@comune.rotondella.mt.it

P.E.C. : tributi@pec.comune.rotondella.mt.it

Orario di apertura:

dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00 

martedì e giovedì 16.00 - 18.00