PRESUPPOSTO
Presupposto di legge per l’applicazione del
tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, se di lusso e di aree fabbricabili,
come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei
terreni agricoli.
CHI DEVE PAGARE
Chi paga la Tasi 2019 La Tasi 2019, deve essere pagata dai
cittadini che occupano o detengono immobili adibiti a:
- prima casa di
lusso:
immobili rientranti nelle seguenti categorie catastali A/1 (abitazioni di
tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di eminente valore
artistico o storico).
- seconda case,
- negozi e
uffici,
- immobili
d’impresa;
- fabbricati
rurali da
uso strumentale.
Essendo la Tasi un tassa locale, la sua misura può variare in
base alle aliquote fissate dal Comune in cui è ubicato l'immobile oggetto
dell'imposta.
ALIQUOTE ANNO 2019
(Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30 marzo 2019)
- 1,0 per mille:
- abitazione
principale (categorie A1,
A8, A9 e relative pertinenze);
1,0 per mille:
altri fabbricati (immobili diversi
dall’ abitazione principale);
CALCOLO DELL’IMPOSTA
Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla
quota e ai mesi dell’anno nei quali si è
protratto il possesso, l’occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso,
l’occupazione o la detenzione si è protratto
per almeno quindici giorni è computato per intero.
In caso di più possessori, ognuno di essi determina la TASI in
ragione della propria percentuale di possesso avendo riguardo, per la propria
quota, alla destinazione dell’immobile, ferma restando, in caso di inadempimento, la solidarietà
dell’obbligazione tributaria.
Per esempio, se
un’abitazione è posseduta in parte da un soggetto che la utilizza come
abitazione principale ed in parte da un altro soggetto che la utilizza come
immobile a disposizione, il primo verserà la TASI con l’aliquota del 3,0 per
mille, rapportata alla propria quota di possesso (e così anche la detrazione,
se spettante), mentre il secondo non verserà nulla a titolo di TASI (ma verserà
l’IMU), in quanto l’aliquota deliberata per le abitazioni diverse da quelle
principali è pari a zero.
La base imponibile della TASI è la
stessa dell’IMU: si ottiene aumentando
del 5% la rendita catastale dei fabbricati (N.B.: anche le nuove rendite catastali), moltiplicata per
i seguenti coefficienti:
·
·160 per i fabbricati gruppo
catastale A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6, C/7;
·
·140 per i fabbricati gruppo
catastale B e categorie catastali C/3, C/4, C/5;
·
·80 per i fabbricati categorie
catastali A/10 e D/5;
·
·65 per i fabbricati gruppo catastale
D (escluso D/5);
·
·55 per i fabbricati categoria
catastale C/1;
Al valore imponibile si applica l’aliquota
deliberata dal Comune, ottenendo così l’imposta dovuta.
L’imposta dovuta, determinata con
riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale sull’immobile, va
infine suddivisa tra possessore ed occupante, se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso
dal possessore, nelle rispettive percentuali del 80% e 20%.
RIDUZIONI
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse
storico e artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati (per il periodo in
cui sussistono le condizioni), così come previsto anche ai fini IMU.
ESENZIONI
Immobili posseduti dallo Stato, nonché
gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province,
dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non
soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
Immobili di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del
D.Lgs. n. 504/1992.
VERSAMENTI E SCADENZE
La TASI è versata attraverso il modello
F24 presso qualsiasi sportello postale o
bancario, con arrotondamento all’unità di euro per difetto / eccesso se la
frazione è inferiore o uguale / superiore a € 0,49, alle seguenti scadenze:
·
entro il 16 giugno 2019: versamento del 50% dell’imposta dovuta con
applicazione delle aliquote deliberate per l’anno 2019 (coincidenti con quelle
deliberate per il 2019);
·
è facoltà pagare in un’unica soluzione
annuale entro il 16 giugno 2019, applicando le aliquote già deliberate
per l’anno 2019;
·
entro il 16 dicembre 2019: versamento del saldo dell’imposta con applicazione
delle aliquote deliberate per l’anno 2019;
Codici tributo da
utilizzare per il versamento:
3958 abitazione principale e relative
pertinenze;
3961 altri fabbricati.
IMPORTO MINIMO
Non è dovuta l'imposta se complessivamente è
inferiore o uguale a € 12,00, considerando tutti gli immobili posseduti o
detenuti dal contribuente e per l’intero periodo d’imposta.
COME PAGARE IN CASO DI
DIMENTICANZA
In caso di omesso o insufficiente
versamento, il contribuente può versare l'imposta unitamente alle sanzioni
ridotte, calcolate come segue:
·
·0,2% dell'imposta per ogni
giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;
·
·3,00% dell'imposta se la
regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
·
·3,33% dell’imposta se la
regolarizzazione avviene dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
·
·3,75% dell'imposta se la
regolarizzazione avviene dal 91° giorno ad un anno dalla scadenza prevista per
il versamento dell’acconto o del saldo;
Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti
gli interessi legali (per l’anno 2014 fissati nella misura dell’1,00% e dal 1°
gennaio 2015 nella misura dello 0,50%) con maturazione giorno per giorno,
computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.
' necessario versare contestualmente
imposta, sanzione ed interessi, e comunicare l'avvenuto versamento all'ufficio.
COME CHIEDERE IL
RIMBORSO
Il contribuente può richiedere, entro 5
anni dal giorno del versamento oppure da quello in cui è stato accertato il
diritto alla restituzione, il rimborso della maggiore imposta versata e
non dovuta, utilizzando l'apposita istanza.
DICHIARAZIONI
Ai fini della TASI l’obbligo dichiarativo
sorge nei casi in cui i dati necessari per la determinazione del tributo non
sono fruibili da parte del Comune, applicandosi a tal fine le disposizioni
concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. Di conseguenza,l’ipotesi
più frequente di obbligo dichiarativo sorge in capo ai possessori ed ai
detentori di immobili, che non siano abitazioni principali o assimilate,
occupati da uno o più soggetti diversi dal possessore (immobili del gruppo B e
D e categorie C1, C3, C4 e C5), non essendo tale informazione in possesso
dell’ufficio impositore.
La dichiarazione, redatta sul modello
messo a disposizione dal Comune (disponibile tra i documenti allegati di
questa pagina), va presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo alla data in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha
avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione
dell'imposta, consegnandola direttamente all'Ufficio Tributi o spedita per
posta con raccomandata, indirizzata a: Comune di Rotondella, Ufficio Tributi,
p.zza della Repubblica n. 5, Rotondella (MT) o tramite pec:tributi@pec.comune.rotondella.mt.it
pec:protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it
Le dichiarazioni già presentate ai fini
ICI o IMU si considerano valide anche per la TASI, in quanto compatibili.
La dichiarazione ha effetto anche per gli
anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed
elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare
dell’imposta dovuta. Gli enti non commerciali non utilizzano il modello messo a disposizione dal
Comune, ma inviano in modalità telematica l’apposito modello ministeriale «IMU/TASI ENC».
Per informazioni:
Comune di Rotondella -
Ufficio Tributi
Referente: Lucio Pastore
Sede: Piazza della Repubblica, 5 - Rotondella
Telefono: 0835-844206
Fax: 0835-504073
Email: ufficiotributi@comune.rotondella.mt.it
Pec: tributi@pec.comune.rotondella.mt.it
Orario di apertura:
dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00
martedì e giovedì 16.00 - 18.00